Appaltatore risponde dei rifiuti-Sentenza della Corte di Cassazione


Appaltatore risponde dei rifiuti, anche se conferisce a committente
Quando acquista e utilizza il materiale necessario all'esecuzione del lavoro, l'appaltatore rimane sempre responsabile della corretta gestione dei rifiuti, anche quando li conferisce per lo smaltimento a soggetti terzi (committente compreso).

Con queste motivazioni la Cassazione (sentenza 13025/2013) ha confermato, in via cautelare, i gravi indizi di colpevolezza a carico di un appaltatore, in concorso con il committente dei lavori, per un illecito smaltimento
di ingenti quantitativi di residui di “grit” (materiale abrasivo utilizzato per verniciare le navi).
Il fatto che tutte le forniture di “grit” fossero state effettuate a favore dell’appaltatore, che poi le ha effettivamente utilizzate, rende tale soggetto responsabile della gestione dei rifiuti prodotti e quindi, se li conferisce a soggetti terzi, deve verificare che questi siano debitamente autorizzati.
Ha ben agito quindi il Giudice che dalla totale mancanza di verifiche da parte dell’appaltatore (e dalla clausola contrattuale anomala, che affida interamente a tale soggetto la gestione del materiale, addossando invece lo smaltimento dei rifiuti e i relativi costi sul committente), ha desunto l’associazione a delinquere dei due soggetti.
documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 20 marzo 2014, n. 13025


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