COSTRUZIONE, REALIZZAZIONE, MODIFICA DI EDIFICI INDUSTRIALI: DEFINITE LE MODALITA' PER LA NOTIFICA EX ARTICOLO 67 DEL D. LGS. N. 81/2008


Decreto interministeriale 18 aprile 2014 (GU serie Generale n.106 del 9/05/14)
Sono state individuate, ex articolo 67, comma 2, del D. Lgs.81/2008, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti.
Le informazioni da trasmettere nei casi su indicati sono quelle riportate nell'apposita modulistica riportata in allegato allo stesso decreto.
L'obbligo di comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui sopra nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Commenti

Post popolari in questo blog

Approfondimento sugli FGas da parte del Ministero Ambiente

FINANZIAMENTI: Bando ISI 2017 INAIL: contributi del 65% alle Micro e PMI.