Sostanze ozono lesive l'ozono: nuovi termini per l'eliminazione


Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, prevede  in riferimento alla riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive, contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio, un DIFFERIMENTO DI 9 MESI del termine previsto all’art.5, co.2 del DLgs.108/2013 per l’eliminazione dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate ai sensi dell’art.3, co.4 del Regolamento CE 1005/2009 (si tratta in particolare di halon e idroflurocarburi - HCFC).

·         Pertanto,  a  partire dal 13 gennaio 2015, non potranno essere più detenuti sistemi ad uso antincendio contenenti sostanze lesive per l’ozono, pena sanzioni amministrative e penali.


Il  differimento  del  termine  di nove mesi, si applica per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze ozono lesive, che ne diano comunicazione preventiva  entro il 30 settembre  2014  ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la  natura  e  la  quantità  della  sostanza  secondo  il  formato  di  cui all'Allegato I al DL 91/2014.

·         Si ricorda inoltre che dal 31/12/2014, non sarà più possibile utilizzare gli HCFC riciclati (Es.R22) per la manutenzione di tutte le apparecchiature di condizionamento e refrigerazione.

Si ricorda infine che le attività di recupero, riciclo, rigenerazione  e  distruzione  delle  sostanze  ozono  lesive  contenute in apparecchiature  (e.g.  frigoriferi,  congelatori,  condizionatori  d’aria, pompe  di  calore,  estintori  portatili…)  ed  impianti  (e.g. impianti di refrigerazione,   condizionamento   d’aria,   sistemi   antincendio)  devono essere effettuate  unicamente dai Centri di Raccolta Autorizzati,  sia  nel  caso  in  cui  i  gas siano estratti durante la manutenzione sia a fine vita delle apparecchiature o degli impianti.

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