Decreto Efficienza Energetica: Sistemi di gestione dell'Energia ISO 50001 e Diagnosi Energetiche



Con la pubblicazione del Dlgs. 102/2014entrato in vigore il 19 luglio 2014, il panorama legislativo della compliance aziendale si arricchisce di una nuova norma con specifici obblighi in materia. Di seguito si elencano i punti salienti:
1. Le grandi imprese dovranno dotarsi, entro il 5 dicembre 2015, di diagnosi energetiche per le sedi produttive sul territorio nazionale, ovvero di sistemi di gestione certificati comprensivi di elementi sistematici di diagnosi energetica. L’adempimento dovrà essere ripetuto con cadenza quadriennale, pena sanzioni amministrative per mancata diagnosi o diagnosi non conforme.
2. Le imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetiche sono le grandi imprese, definite come le imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro, mentre sono esonerate le micro, piccole e medie imprese (PMI) che non superano tali limiti di persone o fatturato, sebbene il decreto introduca, per le PMI, dei sistemi di incentivazione all’attuazione di interventi tecnici di risparmio energetico e all’adozione di sistemi di gestione per l’energia certificati secondo la norma ISO 50001.
3. Oltre alle diagnosi energetiche quadriennali, le imprese a forte consumo di energia sono obbligate a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione dell’energia certificati secondo la norma ISO 50001
.


I risultati delle diagnosi energetiche devono essere comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione. In particolare all’ENEA sono demandati i controlli che dovranno accertare, anche attraverso verifiche in situ, la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del decreto, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggette all’obbligo almeno pari al 3%, per diagnosi effettuate da auditor esterni alle imprese, e al 100% per diagnosi effettuate da auditor interni; in esito ai controlli, potranno essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 4 a 40.000 euro per mancata diagnosi e da 2 a 20.000 euro per diagnosi non conformi.
La naturale collocazione della diagnosi energetica nella fase di pianificazione di un sistema di gestione è in linea con la previsione della direttiva europea di esentare dall’obbligo di diagnosi le imprese che, entro la scadenza del 5 dicembre 2014, abbiano adottato ‘sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2’ del Dlgs. 102/2014.
L’esenzione non deve leggersi come semplice esonero per aziende certificate, in quanto i requisiti previsti per le diagnosi energetiche dal Dlgs 102/2014 non sono stati estrapolati dagli standard di certificazione citati dal decreto stesso. L’adozione da parte delle grandi imprese di sistemi di gestione certificati non esclude quindi l’attività di diagnosi, ma aggiunge a questa la possibilità di offrire immediato riscontro all’esterno circa la capacità dell’organizzazione di strutturarsi prontamente per dare seguito ai risultati delle diagnosi energetiche periodiche.

Commenti

Post popolari in questo blog

Approfondimento sugli FGas da parte del Ministero Ambiente

FINANZIAMENTI: Bando ISI 2017 INAIL: contributi del 65% alle Micro e PMI.