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Approfondimento sugli FGas da parte del Ministero Ambiente
In merito al nuovo D.P.R. n. 146 del 2018, recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, entrato in vigore il 24 gennaio 2019 , vi segnaliamo la pagina di approfondimento redatta dal Ministero dell'Ambiente e disponibile al seguente link: http://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014 In particolare, vi segnaliamo i seguenti passaggi, come riportati anche dal Ministero. L’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede che tutte le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra , compresi i seguenti dettagli: i numeri dei certificati degli acquirenti; le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati. Il Regolamento europeo, inoltre, specifica che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tal
FINANZIAMENTI: Bando ISI 2017 INAIL: contributi del 65% alle Micro e PMI.
Bando ISI 2017 INAIL: contributi del 65% alle Micro e PMI. COMPRESO COMMERCIO ALIMENTARE, BAR E RISTORANTI Contributi a fondo perduto tra 2.000 e 50.000 € in conto capitale nella misura massima del 65% dei costi ammissibili per progetti finalizzati ad introdurre miglioramenti delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, il bando finanzia progetti di riduzione e/o eliminazione dei rischi di taglio, ustioni, cadute e rumore. Possibilità di finanziare più interventi nell’ambito dello stesso progetto. Destinatari piccole e micro imprese , comprese quelle individuali , iscritte alla Cciaa, con le seguenti attività: 56.1 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile; 56.2- Fornitura di pasti preparati ( catering ed altri servizi di ristorazione ); 56.3 - Bar ed altri servizi simili senza cucina; 47.11.40 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; 47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi
Il 13 Dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 1169/2011 che prevede la fornitura obbligatoria delle informazioni sugli alimenti ai consumatori.
RispondiEliminaTutti i produttori di alimenti hanno dovuto provvedere entro il 13 dicembre 2014, a rivedere e ristampare tutte le etichette di prodotti alimentari con l'indicazione di tutte le informazioni obbligatorie.
La fornitura di informazioni alimentari obbligatorie da riportare su tutti i cibi, è richiesta al fine di proteggere la salute del consumatore e lasciare a quest'ultimo la possibilità di fare una scelta consapevole.
Secondo il Regolamento Europeo, la redazione di un etichetta deve esser basata su criteri di assoluta trasparenza per la salvaguardia della salute dei consumatori.
L'etichetta deve essere apposta nella parte anteriore della confezione o in posizione comunque ben visibile, ma non in parti marginali del prodotto.
NOVITA’
- TABELLA CON DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIA che deve contenere le informazioni su : il contenuto energetico e le percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100g o per 100ml di prodotto e potranno essere espresse anche in porzioni;
- INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ALLERGENI con evidenziazione in modo da essere individuate facilmente dai consumatori, valide anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense;
- ETICHETTE PIU' LEGGIBILI con dimensione minima di caratteri tipografici non inferiori a 1,2 mm, oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm2, in caso di una confezione con superficie inferiore a 10 cm2, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali;
- DATA DI SCADENZA riportata oltre che sulle scatole anche sull'incarto interno del cibo se confezionati singolarmente;
- DIVIETO ALLE INDICAZIONI FUORVIANTI SULLE CONFEZIONI: aspetto, descrizione e presentazione grafica dovranno essere più comprensibili per non confondere il consumatore.
Inoltre TUTTE LE ETICHETTE DOVRANNO RIPORTARE, come già accade:
denominazione dell'alimento, elenco degli ingredienti e relativa quantità, quantità netta dell'alimento, scadenza e termini di conservazione, nome o ragione sociale dell'operatore che commercializza il bene, paese d'origine, istruzioni per l'uso e volume alcolimetrico solo nel caso di prodotti contenenti più dell'1,2% di alcool.