19 luglio 2016: applicazione del DLGS 26/16 per le attrezzature a pressione


È stato pubblicato il D.Lgs. 26  del 15 febbraio 2016, (GU n.53 del 4 marzo 2016), che recepisce la direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione.
 
La direttiva 2014/68/UE riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione e risponde all’esigenza di procedere ad una “rifusione” delle disposizioni vigenti in materia, tenendo conto che la precedente analoga direttiva 97/23/CE, di cui dispone l’abrogazione, ha subito nel tempo sostanziali modifiche.
 
Sono variate, infatti, le norme relative all’accreditamento e vigilanza del mercato (Regolamento 765/2008), è stato stabilito un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (Decisione N. 768/2008/CE) ed è stata modificata la classificazione dei fluidi contenuti nelle attrezzature a pressione a seconda della loro pericolosità (Regolamento 1272/2008, cosiddetto CLP).
 
Il decreto in esame modifica in modo significativo il D.Lgs. n. 93 del 25 febbraio 2000, (che attua nel nostro paese la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione) il cui campo di applicazione è riferito alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile (PS) superiore a 0,5 bar.

 
Le disposizioni previste dal D.Lgs. 26/16, si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016, fatta eccezione per le modalità di classificazione delle attrezzature a pressione (articolo 1, comma 1, lett. t), la cui decorrenza è il 1 giugno 2015 (secondo quanto disposto dall’art. 49 della direttiva), per i motivi e con le modalità indicate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 maggio 2015. 

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