CAMPI ELETTROMAGNETICI - 2 settembre 2016: entra in vigore la DIRETTIVA 2013/35/UE che è stata recepita con Decreto Legislativo 1 AGOSTO 2016 N.159

A livello nazionale, il riferimento normativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro è il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Le disposizioni specifiche in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici sono contenute nel Capo IV del Titolo VIII - Agenti fisici – e derivano dal recepimento della direttiva 2004/40/CE, fissato inizialmente al 30 aprile 2008, e successivamente posticipato dalle Direttive 2004/46/CE e 2012/11/CE.
Il 26 giugno 2013 è stata approvata la nuova DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) che ha abrogato la direttiva 2004/40/CE  a decorrere dal 29 giugno 2013.
Con Decreto Legislativo n.159 del 1 agosto 2016, viene data attuazione alla Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Tale direttiva abroga la direttiva 2004/40/CE ed entra in vigore a partire dal 2 settembre 2016.

Il D.Lgs. n.159/2016 apporta modifica diretta al Testo Unico di Sicurezza, a cominciare dall'art. 206 che apre il Capo IV sulla protezione dei lavoratori dal rischio esposizione a campi elettromagnetici. Il Capo, tratta (come in passato) dei requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) e anche della protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici (prima si parlava genericamente di "effetti nocivi a breve termine" derivanti dalla circolazione di correnti indotte, dall'assorbimento di energia e da correnti di contatto).
Si fa poi riferimento nel Capo a Valori limite di esposizione (VLE) che riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici; si specifica poi che il Capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e ai rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. Aggiunto anche un riferimento al personale che lavora presso impianti militari operativi o impegnati in attività militari, ivi comprese esercitazioni militari internazionali congiunte, per la cui protezione si fa riferimento agli articoli 245 e 253 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
Nell'art. 207, aggiornate le "Definizioni": si specifica il significato di "effetti biofisici diretti" (termici e non termici), "effetti indiretti". Cambiano anche le definizioni (già preesistenti) di "Valori limite di esposizione (VLE)" distinguendoli in "VLE relativi agli effetti sanitari" e "VLE relativi agli effetti sensoriali".
Quanto ai Valori di Azione, si distingue sia per i campi elettrici che per i campi magnetici, in "VA inferiori" e "VA superiori".
Modificato l'art. 208 che, per i Valori limite di esposizione e valori di azione rimanda alle grandezze indicate nell'allegato XXXVI, parte I. Quanto ai VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA, sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III.
L'articolo 209 (Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi) specifica meglio l'obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. Sostituito il riferimento alle norme europee del CENELEC, con riferimento alle guide pratiche della Commissione europea, e le pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e delle buone prassi specifiche.
L'articolo 210 sulle Misure di prevenzione e protezione, anch'esso oggetto di profonda modifica, impone di adottare un programma di azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari che tenga conto di un insieme di elementi sostanzialmente non modificato dal nuovo D.Lgs.159/2016, che aggiunge però di tenere conto anche:
h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l'accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere; 
i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori
Il 210 bis, articolo introdotto dal D.Lgs. n.159/2016 si dedica alla Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che va svolta dal datore di lavoro su gli effetti indiretti dell'esposizione, sulla possibilità di sensazioni e sintomi transitori e di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili o portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche.

L'articolo 211 riguarda la Sorveglianza sanitaria: resta la periodicità annuale o inferiore su giudizio del medico competente come in passato, salvo provvedimento motivato dell'organo di vigilanza che disponga contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente. Maggiormente specificato il caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute (comma.2), il datore di lavoro dovrà garantire, in conformità all'articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati anche nel caso di un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari, il tutto a spese del datore di lavoro in orario scelto dal lavoratore (comma 3).

Infine, l'art. 212, dove si parla di Deroghe (e non più li Linee guida, come in passato), riferisce alla possibilità del Ministero del Lavoro di autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE, in base a criteri e modalità da definirsi con apposito decreto, le cui condizioni per l'autorizzazione sono dettagliate al comma 2.

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