Ambiente. in corso di approvazione modifiche al D.Lgs 152/06 per EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170".
Lo schema di decreto (in allegato alla presente), è attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari che sono tenute ad esprimere un parere entro il prossimo 27 settembre.

Lo scopo principale del decreto è il recepimento della direttiva europea sui medi impianti di combustione (c.d. Dir. MCP - Dir. UE 2015/2193), vale a dire gli impianti di combustione con potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW, per i quali vengono istituite norme per il controllo delle emissioni di particolari tipi di inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri), attraverso l'aggiornamento dei valori limite di emissione.

Lo schema di decreto non si limita tuttavia al recepimento nazionale della direttiva MCP (che deve avvenire entro il 19 dicembre 2017), ma interviene in maniera rilevante su una serie di aspetti della disciplina generale delle emissioni in atmosfera degli stabilimenti industriali oggetto della parte V del Codice Ambientale (procedure di autorizzazione, monitoraggio, limiti di emissione e prescrizioni, sanzioni, ecc).

In prima analisi, uno degli aspetti prioritari che emerge come potenzialmente critico e merita un immediato approfondimento, è costituito dalla revisione dell'Allegato I alla parte V del Codice Ambientale, e in particolare dei limiti di emissione validi per categorie di sostanze inquinanti (Parte II dell'Allegato I), limiti che vengono riorganizzati e significativamente ridotti rispetto ai valori attuali (piuttosto datati e rimasti sostanzialmente invariati dal 1990).
L'Allegato I precisa opportunamente che, per gli impianti soggetti alla disciplina AIA, i riferimenti validi per la fissazione dei limiti sono i BAT-AEL associati alle BAT, come definiti a livello UE ("Per gli impianti delle installazioni di cui alla Parte Seconda, per i quali sono state emanate apposite BAT-AEL, i valori limite previsti nelle BAT-AEL, in relazione alle sostanze ivi considerate, si applicano in luogo di quelli previsti, per le stesse sostanze, alle Parti II e III del presente allegato").  Si sottolinea tuttavia che, in base alla formulazione del testo sopra riportato, l'applicazione dei valori associati alle BAT per gli impianti soggetti ad AIA risulterebbe valido e vincolante solo per le sostanze per le quali le Conclusioni BAT individuano specifici BAT-AEL. Per altre sostanze inquinanti, potenzialmente emesse in atmosfera, le autorità competenti potrebbero pertanto fare riferimento ai valori contenuti in Allegato I, anche per la fissazione di nuovi limiti in autorizzazione AIA. Si evidenzia che in alcuni casi i valori limite non sono riferiti ad un singolo inquinante identificato, ma alla classe di rischio di famiglie molto ampie di sostanze (aggiornate in base alla classificazione CLP) e in funzione di soglie di rilevanza espresse in termini di flusso di massa, rendendo  difficile una valutazione immediata delle potenziali criticità.
 

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